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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
1.1 - Le presenti condizioni generali
disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra
le parti relativi alla fornitura di componenti, attrezzature,
impianti oleodinamici. Esse devono essere coordinate con le
condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle
parti o inserite nella conferma scritta del Fornitore di
accettazione dell’ordine.
1.2 - A meno che non siano state specificamente approvate per
iscritto dal Fornitore dovranno, invece, ritenersi prive di effetto
le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate
dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore.
2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 - Il contratto di fornitura si perfeziona
con la conferma scritta del Fornitore di accettazione
dell’ordine.
2.2 - Tuttavia se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente
differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste
ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende
perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi
esecuzione o accetta i prodotti senza espressa riserva
scritta.
2.3 - Eventuali offerte del Fornitore si considerano valide
limitatamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed
esclusivamente per l’integrale fornitura di quanto nelle stesse
quotato.
3 - DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA
3.1 - I dati e le illustrazioni risultanti dai
cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del
Fornitore hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore
impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella
conferma d’ordine del Fornitore.
3.2 - Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque
momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti,
dandone notizia al Cliente se interessano l’installazione.
3.3 - Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti,
affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà
esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che
tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di
consegna precedentemente stabiliti. I prezzi potranno inoltre
subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o
venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già
concordato.
3.4 - Il Cliente s’impegna espressamente a non far uso, per ragioni
diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni,
delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla
fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente
non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione
scritta.
3.5 - Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore, in fase
precontrattuale, dell’esistenza di eventuali normative particolari
da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da
fornire.
4 - ESCLUSIONI
4.1 - Salvo diverso accordo scritto, non sono
compresi nella fornitura il progetto del sistema, l’installazione
delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi
di addestramento, assistenza all’avviamento e tutte le prestazioni
e gli oneri non menzionati nella conferma scritta del Fornitore di
accettazione dell’ordine.
4.2 - Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le
spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono
compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma
scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
5 - CONSEGNE
5.1 - Salvo patto contrario le forniture si
intendono per merce resa Franco Fabbrica, senza imballaggio.
5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il
Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui
materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il
Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in
opera.
5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e si
computano a giorni lavorativi.
5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a
decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che
il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di
acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa
fintantoché non vi abbia provveduto.
5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto: 1)
qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali
necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di
esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di
approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; 2) qualora cause
indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi
compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano
eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti
relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed
il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non
abbia corrisposto le somme dovute.
5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del
Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in
consegna i prodotti prima della data stabilita.
5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di
mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per
fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla
volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese
per la loro custodia.
5.9 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata
consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di
penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale
come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
6 - COLLAUDI E MONTAGGI
6.1 - Collaudi speciali, eventualmente previsti
nella conferma scritta di accettazione d’ordine, verranno eseguiti
a spese del Cliente nello stabilimento indicato dal
Fornitore.
6.2 - Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno
eseguiti dal Fornitore a spese del Cliente.
7 - PAGAMENTI
7.1 - Salvo diverso accordo, i pagamenti devono
essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella
conferma scritta di accettazione d’ordine presso il domicilio del
Fornitore o presso l’Istituto di credito da lui indicato: in caso
di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi
moratori, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di
chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione
del contratto ai sensi del successivo art. 11.
7.2 - Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti
non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e
i termini di pagamento.
8 - GARANZIA
8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di
prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di
difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto
stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla
consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti,
dal giorno della loro sostituzione.
8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più
tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto
giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per
iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro
un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della
contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o
le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce
non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per
iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate
Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti
difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore,
d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori
necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente,
quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale
tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi
ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel
modo più rapido e sicuro.
8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati
montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una
manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati
senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde
inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura
normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad
usura rapida e continua.
9 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile
del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti
oleodinamici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni
da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna
responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine
o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti
idraulici del Fornitore anche se le singole apparecchiature
idrauliche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni
suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano
stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la
responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto
compreso nei suddetti disegni o schemi.
9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art.
1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di
danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà
pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della
merce fornita.
10 - RISERVA DI PROPRIETÀ
10.1 - Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
11.1 - Il contratto di fornitura sarà risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice
dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente: 1)
ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 2) ritardi o manchi di
prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente
art. 5; 3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti
dall’art. 3.4.
11.2 - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui
il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad
una qualsiasi procedura concorsuale.
12 - RECESSO CONVENZIONALE
12.1 - Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto.
13 - LEGGE APPLICABILE
13.1 - Tutti i contratti di fornitura con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
14 - FORO COMPETENTE
14.1 - Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l’azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro del Fornitore, ove invece l’azione sia promossa dal Fornitore è competente oltre al Foro del Fornitore medesimo ogni altro Foro stabilito per legge.
data ..............................
Il Fornitore Il Cliente
(Solo per Italia)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del
Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: 5 -
Consegne; 7 - Pagamenti; 8 - Garanzia; 9 - Responsabilità del
Fornitore; 11 - Clausola risolutiva espressa e condizione
risolutiva; 12 - Recesso convenzionale; 14 - Foro competente.